Il D.P.R. n.151 del 01.08.2011 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio” individua n. 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi,distinguendole in tre categorie:
- “A”: attività semplici;
- “B”: attività mediamente complesse;
- “C”: attività complesse.
per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in attuazione del principio di proporzionalità.
- per l'avvio delle attività di categoria A, si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), cui viene allegato il progetto, corredata di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nelle normative di settore;
- per le attività di categoria B e C, l’approvazione preventiva del progetto rimane obbligatoria e pertanto occorre attendere il parere favorevole dei Vigili del Fuoco per poter realizzare le opere; per l'avvio dell'attività ad opera realizzata si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);
- in fase di progettazione preliminare è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF un “Nulla Osta di Fattibilità” sul progetto;
- durante l’esecuzione dei lavori è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF “Verifiche in corso d’opera” in modo da valutare nel corso dei lavori eventuali problematiche antincendio;
- per le attività di categoria A e B il sopralluogo dei VV.F. non è obbligatorio e, se effettuato, viene rilasciato su richiesta un “Verbale di visita tecnica”;
- per le attività di categoria C il sopralluogo dei VV.F. è obbligatorio e, successivamente all’esito positivo, viene rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”, che non costituisce provvedimento, ma solo risultato del controllo e non ha limiti temporali.
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